Per entrambe le tipologie di documenti I diritti scadono dopo 70 anni
dalla morte dell'autore. Nel caso di opere di pubblico dominio corredate di apparato critico i diritti d'autore spettano a chi ha elaborato l'apparato critico.
Nel caso di edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio, pubblicate senza un distinto e autonomo apparato critico - si
tratta quindi del testo così come ricostruito dal curatore che
ha svolto l'attività di revisione critica e scientifica - all'editore
spettano i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che
scadono 20 anni dopo la prima pubblicazione.
Nel caso di opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di
difficile reperibilità sul mercato, è permessa la riproduzione
dell'intera opera; se però esiste in commercio una ri-edizione
dell'opera in questione, la riproduzione dell'intera edizione fuori
commercio è permessa solo nel caso in cui vi siano differenze
sostanziali tra le due edizioni.
Si ricorda infine che per TESI E DISSERTAZIONI è vietato qualunque tipo
di riproduzione se non in presenza di autorizzazione dell'autore.