SI COMUNICA CHE DALL' A.A. 2010/2011 TUTTI I CORSI (TRADIZIONALI E SPERIMENTALI) DELL'ORDINEMENTO PRE-VIGENTE SONO SOSTITUITI DAI CORSI DAI CORSI PRE-ACCADEMICI IN FASE DI ELABORAZIONE E DI PUBBLICAZIONE.

Gli ordinamenti didattici previgenti

Nel Conservatorio di Milano continua tuttavia ad essere operante il precedente ordinamento degli studi musicali.
Lo studente iscritto all'ordinamento previgente alla riforma, quando giunge all'anno di corso corrispondente al primo anno del Triennio - come ad esempio l'ottavo anno per i corsi decennali o il sesto per quelli settennali- , ha la facoltà di optare per il nuovo ordinamento (Triennio e Biennio) o di concludere gli studi con il "vecchio" diploma.
L'ordinamento previgente alla legge di riforma distingue gli insegnamenti in principali, complementari e di esercitazione. Gli insegnamenti principali si concludono con uno specifico diploma, al termine di un percorso di varia durata:

  • corsi decennali (composizione, organo, pianoforte, violino, viola, violoncello, chitarra, liuto);
  • novennali (arpa);
  • ottonali (percussioni);
  • settennali (flauto, flauto dolce, oboe, clarinetto, fagotto, sax, basso tuba);
  • sessennali (corno, tromba, trombone);
  • quinquennale (canto);
  • quadriennale (con accesso vincolato: didattica della musica; musica vocale da camera; musica elettronica);
  • triennale (con accesso vincolato: direzione d'orchestra, musica corale e direzione di coro; strumentazione per banda;

clavicembalo; jazz).

Ognuno di questi percorsi è articolato in "periodi". Il periodo inferiore si conclude con un esame di compimento che dà l'accesso, senza vincolo di particolari votazioni, al periodo successivo. E' di varia durata:

  • 5 anni per tutti i corsi decennali e tutti i corsi ottonali e settennali;
  • 7 anni per l'arpa;
  • 4 anni per composizione;
  • 3 anni per canto;
  • 2 anni per musica vocale da camera.

E' consentita una sola ripetizione di corso in tutto il periodo. Il direttore ha la facoltà, di fronte a "gravi e comprovati motivi", di concedere un'ulteriore ripetizione.

Il periodo medio ha durata di tre anni, e si trova soltanto nei corsi decennali. Si conclude con un esame di compimento, che dà l'accesso al corso superiore. E' consentita una sola ripetizione in tutto il periodo. Il direttore ha la facoltà, di fronte a "gravi e comprovati motivi", di concedere un'ulteriore ripetizione. Il periodo superiore, che si conclude con l'esame di diploma, ha durata variabile:

  1. di 3 anni per composizione N.B. Sono assimilabili a tale corso superiore, i seguenti corsi, a cui si accede solo se in presenza di "compimenti" precedentemente acquisiti. Si tratta di Direzione d'orchestra, Musica elettronica, Clavicembalo, Musica corale e direzione di coro, Strumentazione per banda e Jazz;
  2. di 2 anni per tutti gli insegnamenti di strumento, di canto e di musica vocale da camera.

Non è consentita alcuna ripetizione di corso in tutto il periodo. Il direttore ha la facoltà, di fronte a "gravi e comprovati motivi", di concedere una sola ripetizione (purché tale concessione non comporti un aggravio di spesa con la formazione di nuove classi).

Ai corsi si accede con un esame di ammissione sui posti effettivamente disponibili. Esiste una tabella dei limiti d'età, rispetto alla quale il direttore può derogare purché con esplicita motivazione. L'ammissione al conservatorio avviene "in prova". La prova si conclude con un esame di conferma, che può svolgersi non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data d'inizio del primo corso e, di regola, non oltre il primo anno dall'ammissione. Per particolari motivi lo studente può essere autorizzato a sostenere l'esame di conferma oltre il primo anno di corso, ma comunque prima della conclusione del secondo anno. Chi non supera l'esame di conferma è dimesso dal conservatorio. L'esame di conferma non può essere ripetuto.
I corsi complementari, collocati in precisi momenti del corso principale, si concludono con un esame di licenza. Essi sono: teoria e solfeggio, storia della musica, armonia complementare, pianoforte complementare, organo complementare, lettura della partitura, arte scenica, letteratura poetica e drammatica, quartetto d'archi. Non si possono affrontare gli esami conclusivi di periodo per gli insegnamenti principali, se non si è conseguita la licenza di tutte le materie complementari previste per il rispettivo periodo.

Le esercitazioni non comportano esame conclusivo. Esse sono: esercitazioni corali (per tutti i corsi inferiori); esercitazioni orchestrali (per gli strumenti d'orchestra nei corsi medi e superiori); musica da camera (per i periodi superiori di tutti gli insegnamenti esecutivi); assieme fiati (per i periodi superiori degli strumenti a fiato).

Gli ordinamenti ministeriali "tradizionali" prevedono precisi e prescrittivi programmi d'esame, per gli esami di compimento, di licenza e di diploma. Gli esami di compimento e di diploma si svolgono con commissioni nelle quali è presente almeno un commissario esterno.